Esperienza nella compravendita di immobili storici vincolati – Ministero belle arti e paesaggistici

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Esperienza pluriennale nella compravendita di immobili aventi vincolo monumentale seguiamo il venditore e l’acquirente fornendo completa assistenza al recupero di ogni documento necessario al perfezionamento di entrambe gli atti (definitivo e ricognitivo).

  • Alienazione di beni culturali di proprietà “pubblica”

    PROCEDURA:

    I beni culturali di proprietà pubblica(es. Comuni, Regioni etc) o di persone giuridiche private  senza scopo di lucro(es. Parrocchie,ONLUS etc ) possono essere alienati solo a seguito di provvedimento autorizzativi della Direzione Regionale, sulla base di quanto previsto  dagli articoli 55, 55 bis, 56, 57, 57 bis e 58 del Codice dei Beni Culturali.

    Chi fa la Denuncia?

    Gli enti proprietari devono inoltrare istanza di autorizzazione direttamente alla Direzione Regionale indicando contestualmente la destinazione d’uso del bene, il programma delle misure necessarie ad assicurarne la conservazione e le modalità di fruizione pubblica (art.55).

    Come ?

    La Direzione Regionale a seguito del parere favorevole espresso dalla competente Soprintendenza informa tutti gli enti pubblici territoriali per il tramite della Regione che il bene in argomento è in vendita affinché possano, se interessati, esercitare il diritto di prelazione.
    Espletata questa fase preliminare, la Direzione Regionale rilascia l’autorizzazione richiesta,  solo a condizione che la destinazione d’uso assicuri l’idonea conservazione e pubblica fruizione del bene e sia compatibile con la sua qualità culturale.
    Le prescrizioni e le condizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione devono essere riportate nell’atto di alienazione e vengono trascritte, su richiesta delle competenti soprintendenze, nei registri immobiliari.
    L’autorizzazione è richiesta anche in caso di vendita, parziale, di collezioni o serie di oggetti e di raccolte librarie da parte di enti pubblici non territoriali e di persone giuridiche private senza fini di lucro. Per queste ultime è richiesta anche per la vendita di archivi o singoli documenti (Codice, art.56).
    Sono inalienabili i beni culturali demaniali indicati nell’art. 54, comma 1, lett. d ter) del Codice.

  • Alienazione di immobili di proprietà privata

    PROCEDURA:

    Tra gli obblighi indicati dal D.lg. 42/2004 per i detentori o possessori di un immobile sottoposto a tutela, vi è quello di dover denunciare il trasferimento di proprietà del bene (art. 59), entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell’atto.

    Chi fa la Denuncia?

    • l’alienante o il cedente la detenzione, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della detenzione;
    • l’acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell’ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso;
    • l’erede il legatario, in caso di successione a causa di morte. Per l’erede, il termine decorre dall’accettazione dell’eredità o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari; per il legatario, il termine decorre dalla comunicazione notarile prevista dall’articolo 623 del codice civile, salva rinuncia ai sensi delle disposizioni del codice civile.

    Come ?

    La denuncia è presentata al Soprintendente del luogo ove si trovano i beni immobili (art. 59, c. 2) e deve contenere:

    • i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali.
    • i dati identificativi catastali dei beni;
    • l’indicazione del luogo ove si trovano i beni;
    • l’indicazione della natura e delle condizioni dell’atto di trasferimento;
    • l’indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni  previste dal presente Titolo. (art. 59, c. 4).

    Perché ?

    La denuncia del trasferimento di proprietà è atto dovuto al Ministero affinché lo stesso, possa:

    • esercitare, nei casi previsti, il diritto di prelazione per incrementare il patrimonio culturale pubblico,
    • detenere i dati identificativi della proprietà affinché questa ottemperi agli obblighi conservativi previsti dall’art. 30 del D.Lgs 42/2004.

    Esistono due tipologie di atti di trasferimento di Proprietà:

    1) Trasferimento di Proprietà a Titolo non Oneroso, non soggetto all’esercizio di Prelazione:

    • successione,
    • donazione,
    • lascito,
    • divisione testamentaria,
    • fusione di società,
    • scissione di società.

    PROCEDURA:

    La denuncia di un atto di vendita non soggetto a prelazione deve pervenire al Soprintendente entro 30 giorni dalla presentazione dell’atto agli uffici competenti.

    2) Trasferimento di Proprietà a Titolo Oneroso, soggetto all’esercizio di Prelazione:

    • alienazione dietro pagamento di un prezzo,
    • alienazione dietro un corrispettivo diverso dal denaro,
    • permuta,
    • dazione in pagamento.

    PROCEDURA: Prelazione

    Il Ministero, la regione o gli altri enti pubblici territoriali interessati, hanno facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso , al medesimo prezzo stabilito nell’atto di alienazione. (art. 60, c.1)
    Il Soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto di vendita soggetto a prelazione, ne informa la regione e per il suo tramite gli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito si trova il bene (art. 62, c. 1) affinché essi possa formulare al Ministero, entro trenta giorni, l’eventuale proposta di prelazione (art. 62, c. 2).

    Complessivamente il diritto di prelazione può essere esercitato entro sessanta giorni dalla ricezione della denuncia prevista dall’art. 59 (art. 61, c. 1), ovvero entro centottanta giorni se è presentata tardivamente o risulti incompleta (art. 61, c. 2).
    Allo scadere dei termini previsti dalla norma, il bene culturale può essere preso in consegna dal nuovo proprietario.

    Altre informazioni ed approfondimenti scrivere a info@ferrari-immobili.com

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